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Progettista e direttore lavori, ecco quando hanno diritto a un compenso aggiuntivo

Progettista e direttore lavori, ecco quando hanno diritto a un compenso aggiuntivo

Anac sul caso degli aggiornamenti dei computi metrici e della contabilità dei lavori nell’ambito dei contratti ‘a corpo’

Vedi Aggiornamento del 29/05/2023
snowing©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 29/05/2023
23/11/2022 - Il progettista o il direttore dei lavori che, per eventi imprevisti ed imprevedibili, devono svolgere nuove prestazioni, hanno diritto ad un compenso aggiuntivo anche se il contratto di appalto è stipulato “a corpo”.
 
La spiegazione arriva dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) dopo che l’Associazione di categoria delle organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica (Oice) ha segnalato alcune problematiche applicative nella determinazione dei corrispettivi dei servizi tecnici di architettura e ingegneria.
 
Ricordiamo che nei contratti a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può né aumentare né diminuire in base alla quantità e alla qualità della prestazione. L’importo è quindi predeterminato e non tiene conto dei costi di realizzazione. Ma come comportarsi in caso di eventi imprevisti?
 

Servizi di ingegneria e architettura e aggiornamento prezzari regionali

Oice ha rilevato la prassi di richiedere, in corso di esecuzione del contratto, prestazioni aggiuntive o integrative rispetto a quelle considerate per determinare il compenso a base di gara. Indagini, rilievi e altri studi vengono richiesti senza prevedere un aumento del corrispettivo che, essendo stato determinato “a corpo”, non può essere adeguato.
 
Questa prassi è stata rilevata anche quando le prestazioni aggiuntive derivano da un evento imprevisto e imprevedibile. È il caso delle attività di aggiornamento dei computi metrici estimativi di progetto e della contabilità dei lavori, che si sono rese necessarie dopo che il decreto “Aiuti” (Legge 91/2022) ha disposto l’aggiornamento straordinario dei prezzari regionali per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime.
 
Questi prezzari saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere utilizzati, in via transitoria, per i progetti a base di gara approvati entro il 31 marzo 2023.
 
Questo significa che i titolari degli incarichi di progettazione o di direzione lavori, che abbiano già provveduto nei termini contrattuali pattuiti a redigere i computi metrici estimativi di progetto o la contabilità dei lavori sulla base dei prezziari vigenti al momento della loro redazione, devono svolgere nuove prestazioni per adeguare i computi e la contabilità ai nuovi prezzari.
 
Ma, come già spiegato, le nuove prestazioni, necessarie perché richieste dalla legge, non vengono retribuite perché i contratti sono stati stipulati “a corpo”.
 


Progettisti e direttori dei lavori: compensi e contratti a corpo

L’Anac ha spiegato che, sulla base di un consolidato orientamento della giurisprudenza, il principio dell’immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo non è assoluto ed inderogabile, ma trova un limite nella rispondenza dell’opera ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche fornite dalla Stazione appaltante.
 
Solo se l’opera è descritta in modo preciso - si legge nel parere - sulla base di un progetto dettagliato che include tutti gli elaborati necessari, il concorrente è in grado di presentare un’offerta di ribasso rispetto all’importo individuato dalla stazione appaltante a corpo e potrà sopportare il rischio delle quantità rispetto al prezzo pattuito senza che ciò legittimi la trasformazione dell’appalto in un contratto aleatorio.
 
Se - continua l’Anac - l’incremento dei lavori da eseguire risulti di rilevante entità e derivi da carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria, l’appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti. Questo compenso ulteriore, spiega l’Anac, deve essere calcolato “a misura”.
 
L’appalto “a misura” è il contrario di quello “a corpo” e prevede che il corrispettivo sia determinato applicando i prezzi unitari dedotti in contratto alle unità di misura delle singole parti della prestazione.
 
Anac ha aggiunto che la circostanza che, nell’appalto a corpo, il corrispettivo sia fisso ed invariabile non esclude una valutazione autonoma delle ulteriori prestazioni e l’erogazione del corrispettivo corrispondente.
 
L’invariabilità del corrispettivo, ha illustrato l’Anac, comporta l’indifferenza delle eventuali maggiori o minori quantità nella realizzazione della prestazione contrattuale, ma non si riferisce all’esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di affidamento.
 
È quindi necessario, ha concluso l’Anac, che
- la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi;
- qualsiasi prestazione non espressamente considerata debba ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale.
 
Sulla base di queste considerazioni, l’Anac ha affermato che l’aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori, che si rendano necessari dopo la loro redazione e consegna, rappresentano un’attività aggiuntiva da remunerare.
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